Corso per “Addetto all’attività di Prevenzione incendi” D.M. 10/03/98- art.46 D.Lgs 81/08
Il riferimento legislativo per contenuti e durata della formazione è il D.M. n. 64 del 10/03/98, che fornisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e stabilisce che, in funzione del rischio incendio, le durate dei corsi di formazione sono:
- attività a rischio incendio basso: 4 ore di formazione
- attività a rischio incendio medio: 8 ore di formazione
- attività a rischio incendio elevato: 16 ore di formazione
Descrizione
Il Datore di lavoro, come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi antincendio specifici.
Inoltre l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede anche che ogni addetto alle squadre antincendio effettui un aggiornamento antincendio periodico della formazione.
Il D.Lgs. n. 81 del 09/04/08, con l’articolo 37, pone l’obbligo di formazione dei lavoratori, compresi quelli che svolgono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi, e di aggiornamento periodico della formazione. In particolare, al comma 9, stabilisce che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.