ADDETTI ALLA GESTIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: novità per i Datori di lavori, criteri di formazione e requisiti dei docenti

12 Ottobre 2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre concernente: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Il decreto, all’art. 2, stabilisce che il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II e predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei suddetti casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate

Sulla base della valutazione dei rischi d’incendio e delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “addetti al servizio antincendio”.

Questi sono chiamati a frequentare corsi di formazione conformemente all’art. 37, c.9, D.lgs. 81/08.

Per le attività di cui all’allegato IV, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Una prima novità da sottolineare è che viene esplicitamente sancito l’obbligo dell’aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Un secondo aspetto importante è il riferimento ai soggetti che possono erogare i corsi e ai requisiti dei docenti.

Il Decreto stabilisce che i corsi possono essere svolti:

  • dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei necessari requisiti (art. 6);
  • dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti (art. 6), oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

 

In merito ai requisiti dei docenti, questi sono richiesti all’art. 6 e sono distinti sulla base della parte teorica e/o pratica dei corsi

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V;
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  1. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

 

I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V;
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  1. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

 

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
  3. c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni

I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V, e devono esibire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i suddetti requisiti.

 

Per ulteriori info, si rimanda al testo allegato: leggi il Decreto del Ministero dell’Interno del 02.09.2021