Green pass, obbligo vaccinale, mascherine: cosa è cambiato dal 1° maggio

19 Maggio 2022
regole covid
Prorogato al 15 giugno l’uso della mascherina per alcune situazioni al chiuso. Permane l’obbligo vaccinale per docenti e sanitari
L’ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della Salute (testo in calce) detta la proroga, fino alla data del 15 giugno, dell’impiego delle mascherine al chiuso, limitatamente ad alcuni ambiti e contesti, quali trasporti a lunga percorrenza e locale, strutture sanitarie, eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento. In altri luoghi di lavoro, senza distinguere tra pubblico e privato, la mascherina risulta fortemente raccomandata. Permane l’obbligo vaccinale per docenti e sanitari.
1° maggio: cambio di registro per Green pass e mascherine
Il 30 aprile è stato la deadline, prevista dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,, per alcune limitazioni riguardanti l’obbligo di indossare mascherine, all’aperto e al chiuso, e il possesso di green pass, base e super green pass, per accedere in alcuni luoghi.
Dal 1° maggio infatti, per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è in vigore una nuova Ordinanza del Ministro della Salute.
Green pass rafforzato
Il decreto del 17 marzo scorso ha fissato, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Dalla medesima data è decaduto il green pass per:
•bar, ristoranti, anche al chiuso;
•mense e catering continuativo;
•spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
•studenti universitari;
•centri benessere;
•attività sportive al chiuso;
•spogliatoi;
•convegni e congressi;
•corsi di formazione;
•centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
•concorsi pubblici;
•sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
•colloqui visivi in presenza coi detenuti;
•feste al chiuso e discoteche;
•mezzi di trasporto.
Vaccino e green pass: dove resta l’obbligo
Decade il 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.
Fino alla fine dell’anno corrente (31 dicembre 2022) permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.
Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Il tutto disposto dall’art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Ordinanza mascherine
L’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile è operativa dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
L’obbligo permane in due contesti:
1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
•aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
•ünavi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
•treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
•autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
•autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
•mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
•mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Strutture sanitarie
Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
•i lavoratori,
•gli utenti,
•i visitatori,
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:
•le strutture di ospitalità e lungodegenza,
•le residenze sanitarie assistite (RSA),
•gli hospice,
•le strutture riabilitative,
•le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
•le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
La raccomandazione di indossare mascherine al chiuso
Risulta comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.
Chi non ha l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie
Risultano esenti dall’obbligo di mascherina:
•i bambini di età inferiore ai sei anni;
•le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
•i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Il controllo sul rispetto delle prescrizioni
I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, come anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività contemplati dall’ordinanza, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi, ivi elencati, avvenga nel rispetto delle prescrizioni dettate.