Con la pubblicazione del Decreto PNRR 4 (dl 2 marzo 2024 n.19) in Gazzetta diventa obbligatorio dal 1 ottobre 2024 il possesso della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi cheoperano nei cantieri temporanei o mobili.
Patente a punti
La patente a punti nei cantieri rappresenta un procedimento pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Essa, è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Come richiederla
La patente a punti è rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale dell’Ispettorato, previa presentazione della seguente documentazione da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, non sono tenute al possesso della patente a punti per la sicurezza sul lavoro.
Come funziona
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Sanzioni:
→ la morte n. 20 crediti;
→un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale n. 15 crediti;
→un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni n. 10 crediti.
Le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno da 6.000 a 12.000 euro.
Come recuperare i punti
Il recupero dei punti è possibile attraverso la partecipazione del datore di lavoro e del responsabile o direttore tecnico dell’azienda a specifici corsi di formazione.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti (max 15 crediti);
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e di provvedimenti di decurtazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 (attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo).
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