La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in vigore dallo scorso 21 dicembre ha previsto una novità importante per i preposti.
La modifica apportata nel Testo Unico per la sicurezza D.L.gs 81/08 all’art. 18 comma 1 lett. b –bis), richiede l’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Gli obblighi del preposto, elencati all’art. 19 del D.L.gs. 81/08, sono stati in parte modificati con la L. 215/2021; in particolare viene sancito che il preposto nel caso rilevi comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, ha la possibilità di intervenire per modificare il comportamento non conforme e fornire le indicazioni della sicurezza
Inoltre in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, può interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Infine una ulteriore modifica in tema di preposto, è stata introdotta con il comma 8. bis dell’art. 26 che recita: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Si ricorda che il preposto deve frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37
Qui la scheda di iscrizione.